Art. 40.
(Attività simulata).

      1. Il Direttore generale del SIS, previa comunicazione al Ministro delle informazioni per la sicurezza, può autorizzare i direttori dell'AE e dell'AI, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura, sia all'interno che all'estero.
      2. L'Ispettorato esamina i consuntivi economici dell'attività, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici al Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il consuntivo è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati

 

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della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.
      3. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Ministro delle informazioni per la sicurezza al Comitato parlamentare per la sicurezza.